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Trento, 4 giugno 2024
Il lavoro delle persone disabili o svantaggiate:
da costo sanitario a risorsa economica e sociale

Interrogazione a risposta scritta presentata da  
Lucia Coppola di Alleanza Verdi Sinistra

La legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha per finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento. Trattasi di collocamenti mirati tramite una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle in un contesto idoneo, attraverso l’analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

L'art. 14 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, poi convertito in legge (Legge Biagi), riguarda le cooperative sociali, le imprese sociali e l'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette. Questa disposizione offre alle aziende l’opportunità di assumere personale appartenente alle categorie protette - quindi di adempiere agli obblighi della Legge 68/99 - tramite convenzioni con cooperative sociali di tipo B, ovvero orientate all’inserimento lavorativo di tali soggetti nei settori dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’agricoltura. Tale forma di assunzione avviene attraverso l’affidamento di commesse di lavoro alla cooperativa, mirando a coprire sia i costi dei lavoratori inseriti che quelli legati alla produzione. La norma infatti prevede l’obbligo per le aziende che superano i 15 dipendenti di adempiere all’obbligo di assunzione dei disabili in percentuale alla quantità dei lavoratori dell’azienda stessa. In caso contrario l’azienda non potrà partecipare ai bandi pubblici e a molti di quelli privati e sarà soggetta a sanzioni.

L’articolo 14 e la conseguente assunzione tramite cooperative, nasce per agevolare le parti. In primis la persona con disabilità, poi l’azienda e non ultima la cooperativa di tipo B.

In Trentino abbiamo una realtà che, attraverso il rapporto diretto con imprenditori e l'applicazione dell'articolo 14, sta dimostrando quanto il lavoro sia strumento straordinario nella valorizzazione delle capacità lavorative di ragazzi autistici che da problema sanitario e sociale diventano risorsa economica e sociale : si tratta della Cooperativa dal Barba Autismo e Lavoro, una delle poche di tipo A e B, quindi di formazione e lavoro, che ha in organico per ora, 6 ragazzi, quattro assunti dall'azienda Metalsistem e due dalla Marzadro in applicazione dell'articolo 14 della legge 68/99 . Una delle pochissime realtà che ha assunto ragazzi con neurodiversità e qualcuno è diventato anche risorsa per la famiglia. Un modello privato che opera solo con risorse proprie e private attraverso donazioni, che non è sorretto da risorse pubbliche, da diffondere in Trentino.

Le aziende rispettano la legge evitando le sanzioni previste, adempiono ai propri obblighi occupazionali, accedono ai bandi pubblici e privati, ricevono un servizio di grande professionalità.

La persona disabile e svantaggiata ha la concreta possibilità di acquisire fiducia in se stessa e nel rapporto con gli altri, trova una occupazione in un ambiente in grado di supportare e gestire la sua complessità, può esercitare e/o approfondire la propria professionalità.

La Cooperativa sociale riesce a rispondere alla sua mission che è quella di occuparsi dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ottiene una commessa di lavoro che permette di svolgere le proprie attività e avvia con l’azienda una collaborazione sia etica che professionale.

Tutto ciò con risvolti molto positivi anche per la società civile che vede trasformata la persona disabile o svantaggiata da paziente a risorsa e offre alla cooperative sociali un’opportunità etica e professionale.
L’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità riguarda l’ambito della responsabilità sociale d’impresa, è un’opportunità ma è anche un obbligo previsto dalla Legge e in quanto tale la sua inosservanza implica delle sanzioni amministrative erogate dal Servizio Lavoro. L’importo giornaliero della sanzione, per ogni giorno nel quale non risulta coperta la quota d’obbligo, è pari a € 196,05. Per il mancato adempimento degli obblighi di invio del Prospetto Informativo la sanzione è pari a € 702,43 + € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’invio del Prospetto.


Ora sembra che molte aziende preferiscano pagare le sanzioni derivanti dal non adempimento alla legge 68/69, come quello di non poter partecipare ai bandi pubblici o di dover pagare l'ammenda invece che provvedere all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità o difficoltà.

Ma ottemperando alla legge le aziende evitano le sanzioni, le persone svantaggiate lavorano in un ambiente stimolante e pensato per loro, dove vengono seguite da tutor preparati e il lavoro svolto da queste persone viene supervisionato e ne viene garantita la qualità, ricevendo quindi un servizio professionale. Non si parla solamente di dover rispettare una legge, ma si tratta di voler aiutare le persone più svantaggiate in un ambito protetto e produttivo.

Tutto ciò premesso

si interroga la Giunta provinciale per sapere

– a quanto ammonta l'importo delle sanzioni amministrative incassato dalla per la mancata applicazione della Legge n. 68/1999 per ognuno degli ultimi 10 anni;

– il numero delle aziende che non hanno ottemperato agli obblighi della legge negli ultimi dieci anni e in quali settori operano.

      Lucia Coppola

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